PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soppressione dei consorzi di bonifica).

      1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono soppressi. A decorrere dalla data di soppressione dei citati consorzi sono altresì soppresse tutte le forme di contribuzione previste dalla legislazione vigente in favore dei medesimi enti.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1.
      4. Il personale che alla data della soppressione risulta alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

 

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Art. 2.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

      1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti dalle regioni alle comunità montane. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del proprio territorio sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. Le comunità montane subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1.
      4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alle comunità montane i cui territori ricadono nei bacini imbriferi montani.
      5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 tra le comunità montane sono definiti in sede di Conferenza unificata.
      6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei consorzi BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata.

Art. 3.
(Norme finali).

      1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge

 

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19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.
      2. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassegnate alle comunità montane con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.